Personale non a tempo indeterminato

Art. 17, c. 1, 2

  1.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le pubbliche amministrazioni)) pubblicano  annualmente,  nell'ambito  di quanto previsto  dall'articolo  16,  comma  1,  i  dati  relativi  al personale con rapporto di lavoro non a tempo  indeterminato,  ((...)) ivi  compreso  il  personale  assegnato  agli   uffici   di   diretta collaborazione  con  gli  organi  di  indirizzo  politico.  ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).

  2.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le pubbliche  amministrazioni))  pubblicano   trimestralmente   i   dati relativi al costo complessivo  del  personale  di  cui  al  comma  1, ((...)) con particolare riguardo al personale assegnato  agli  uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.