Dotazione organica

Art. 16, c. 1, 2

Obblighi di pubblicazione concernenti  la  dotazione  organica  e  il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le pubbliche amministrazioni)) pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo  60,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del  quale sono rappresentati i dati  relativi  alla  dotazione  organica  e  al personale  effettivamente  in  servizio  e  al  relativo  costo,  con l'indicazione della sua distribuzione tra  le  diverse  qualifiche  e aree professionali, con particolare riguardo al  personale  assegnato agli uffici di diretta collaborazione con  gli  organi  di  indirizzo politico.

2.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le pubbliche amministrazioni)), nell'ambito delle pubblicazioni  di  cui al comma 1, evidenziano  separatamente,  i  dati  relativi  al  costo complessivo  del  personale  a  tempo  indeterminato   in   servizio, articolato  per  aree  professionali,  con  particolare  riguardo  al personale assegnato agli uffici di  diretta  collaborazione  con  gli organi di indirizzo politico.