Interventi straordinari e di emergenza

Art. 42

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi  straordinari  e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni   che   adottano   provvedimenti contingibili e urgenti  e  in  generale  provvedimenti  di  carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie  costituite in base alla legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  o  a  provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

    a) i provvedimenti adottati, con la  indicazione  espressa  delle norme di legge eventualmente derogate  e  dei  motivi  della  deroga, nonche'   l'indicazione   di   eventuali   atti   amministrativi    o giurisdizionali intervenuti;

    b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio  dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

    c) il costo  previsto  degli  interventi  e  il  costo  effettivo sostenuto dall'amministrazione;

    d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).

  1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge  24 febbraio  1992,  n.  225,  svolgono  direttamente  le   funzioni   di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui  all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.