Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Art. 35, c. 3

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti  amministrativi  e ai  controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive  e  l'acquisizione d'ufficio dei dati. 3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

  a)  i  recapiti  telefonici  e  la  casella  di  posta  elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile  per  le  attivita'  volte  a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o  l'accesso diretto agli stessi da  parte  delle  amministrazioni  procedenti  ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.