Criteri e modalità

Art. 26, c. 1

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione  di  sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a  persone fisiche ed enti pubblici e privati.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  con  i  quali sono determinati, ai sensi dell'articolo  12  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni  stesse devono attenersi  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi, sussidi  ed  ausili  finanziari  e  per  l'attribuzione  di  vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.